Statuto

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Statuto

Preambolo

I diritti umani sono pilastri fondamentali dell’ordine pubblico e della convivenza sociale. La Costituzione federale e le convenzioni ratificate dalla Svizzera obbligano le autorità federali, cantonali e comunali a rispettare, tutelare e garantire i diritti fondamentali e i diritti umani internazionali. Secondo i Principi di Parigi, adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 (risoluzione 48/134), e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 1997 (n. R (97) 14) e del 2021 (CM/Rec (2021) 1), le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani (INDU) possono dare un importante contributo alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Tali principi e raccomandazioni esortano gli Stati membri a creare istituzioni adeguate e a dotarle delle risorse e delle competenze necessarie.

Con l’adozione degli articoli dal 10a al 10c della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (in vigore dal 1° gennaio 2023), l’Assemblea federale ha deciso di creare tale istituzione. Queste disposizioni costituiscono la base legale di un’istituzione svizzera indipendente per i diritti umani.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

  1. Sotto il nome di «Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU)» / «Schweizerische Menschenrechtsinstitution (SMRI)» / «Institution suisse des droits humains (ISDH)» / «Swiss Human Rights Institution (SHRI)» è costituito un ente di diritto pubblico indipendente ai sensi degli articoli 10a–10c della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (RS 193.9).

  2. L’ISDU ha sede nel luogo in cui si trova la segreteria.

  3. L’ISDU è iscritta nel registro di commercio.

Art. 2 Scopo

In qualità di istituzione nazionale indipendente per i diritti umani della Svizzera, conforme ai Principi di Parigi, l’ISDU deve contribuire alla protezione e alla promozione dei diritti umani in tutti gli ambiti della vita e a tutti i livelli dello Stato.

Art. 3 Compiti

Al fine di adempiere al proprio scopo, l’ISDU svolge i seguenti compiti in conformità con l’articolo 10b della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo:

a) informazione e documentazione;
b) ricerca;
c) consulenza;
d) promozione del dialogo e della cooperazione;
e) educazione ai diritti umani e sensibilizzazione;
f) scambi a livello internazionale.

2 L’ISDU pubblica ogni anno un rapporto d’attività, che trasmette in particolare ai propri membri, al Consiglio federale e alle Camere federali.

Art. 4 Indipendenza

  1. L’ISDU è indipendente nell’adempimento dei propri compiti, decide autonomamente sull’utilizzo delle proprie risorse e non sottostà a istruzioni.

  2. Può agire sia di propria iniziativa che su richiesta di autorità o di terzi.

Art. 5 Confidenzialità

Fatti salvi gli obblighi legali di informazione, le informazioni e le fonti ricevute da terzi non possono essere rese pubbliche o trasmesse alle autorità se l’ISDU ne ha garantito la confidenzialità.

II. Adesione

Art. 6 Membri

  1. I membri sono persone fisiche o giuridiche che svolgono un’attività connessa alla tutela e alla promozione dei diritti umani e che acconsentono allo scopo di cui all’articolo 2.

  2. La Confederazione e i Cantoni non possono essere membri dell’ISDU.

Art. 7 Adesione

  1. Chiunque desideri diventare membro dell’ISDU deve presentare una domanda di ammissione scritta.

  2. L’assemblea dei membri decide in merito all’ammissione, su raccomandazione del comitato direttivo.

  3. L’ammissione può essere rifiutata solo se non sono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 6 capoverso 1.

  4. Una decisione negativa deve essere motivata.

Art. 8 Cessazione dell’adesione

  1. L’adesione può essere disdetta per la fine dell’esercizio contabile in corso con un preavviso di tre mesi notificato per iscritto al comitato direttivo.

  2. Il comitato direttivo può escludere un membro se non sono più soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 6 capoverso 1 oppure se il membro agisce in modo contrario allo scopo dell’ISDU o se, nonostante ripetuti solleciti, continua a non pagare i propri contributi. L’esclusione deve essere motivata.

  3. La decisione del comitato direttivo secondo il capoverso 2 può essere impugnata dinanzi all’assemblea dei membri entro 30 giorni dalla sua notifica.

  4. L’adesione termina inoltre in caso di decesso della persona fisica o dello scioglimento della persona giuridica.

III. Organizzazione

a)     Informazioni generali

Art. 9

1 Gli organi dell’ISDU sono:

a) l’assemblea dei membri;
b) il comitato direttivo;
c) l’ufficio di revisione.

2 L’organizzazione comprende inoltre:

a) la direzione e la segreteria;
b) gli organismi consultivi istituiti dal comitato direttivo.

b) L’assemblea dei membri

Art. 10 Convocazione

  1. L’assemblea dei membri è convocata dal comitato direttivo almeno una volta all’anno.

  2. Il comitato direttivo può convocare anche altre assemblee. Per convocare un’assemblea straordinaria è necessaria la richiesta di un quinto dei membri, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

  3. La convocazione viene inviata per iscritto, per posta o per e-mail, almeno 30 giorni prima dell’assemblea, con l’indicazione degli affari da trattare.

  4. Ogni membro può, almeno 15 giorni prima dell’assemblea, chiedere per iscritto che vengano trattati altri affari di competenza dell’assemblea. I membri devono essere immediatamente informati di tali richieste.

  5. La Confederazione e i Cantoni sono invitati a farsi rappresentare nell’assemblea dei membri in qualità di assessori/e senza diritto di proposta o di voto.

Art. 11 Competenze

L’assemblea dei membri si occupa di:

a) eleggere i membri del comitato direttivo e della presidenza;
b) eleggere l’organo di revisione;
c) approvare il rapporto annuale e il conto annuale;
d) dare discarico al comitato direttivo;
e) determinare i contributi dei membri;
f) emanare raccomandazioni sull’orientamento di fondo del lavoro dell’ISDU;
g) apportare modifiche agli statuti;
h) decidere in merito all’ammissione di nuovi membri;
i) decidere in merito all’esclusione di membri se la decisione del comitato direttivo è rimessa all’assemblea;
j) decidere la destituzione di altri organi.

Art. 12 Quorum, procedura

  1. La presidenza presiede l’assemblea.

  2. L’assemblea dei membri può decidere indipendentemente dal numero di membri presenti.

  3. Le votazioni e le elezioni avvengono a scrutinio palese, a meno che l’assemblea non decida di procedere a una votazione o a un’elezione a scrutinio segreto.

  4. Le decisioni dell’assemblea devono essere messe a verbale.

Art. 13 Votazioni ed elezioni

  1. Ogni membro ha diritto a un voto.

  2. Le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi. A parità di voti decide la presidenza.

  3. Le modifiche allo statuto richiedono l’approvazione dei due terzi dei membri presenti.

  4. Nelle elezioni viene eletto al primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza assoluta.

  5. In caso di secondo scrutinio, deve rimanere al massimo il doppio dei candidati rispetto ai seggi da assegnare dopo il primo scrutinio. È determinante il numero di voti del primo scrutinio. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

c)  Il comitato direttivo

Art. 14 Numero di membri, presidenza, durata del mandato

  1. Il comitato direttivo, inclusa la presidenza, comprende dai cinque ai nove membri.

  2. Fatto salvo l’articolo 11 lettera a, si costituisce da sé.

  3. La presidenza può essere composta da una o due persone.

  4. I membri del comitato direttivo sono eletti per un periodo di quattro anni. È possibile una sola rielezione.

Art. 15 Composizione

  1. I membri del comitato direttivo sono membri dell’ISDU e vengono eletti ad personam.

  2. Essi svolgono questa funzione senza sottostare a istruzioni e in modo indipendente da altre funzioni e attività. In particolare, non possono svolgere altre funzioni o attività che compromettano tale indipendenza.

  3. Nella composizione del comitato direttivo occorre prestare attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.

  4. Nella scelta dei singoli membri del comitato direttivo occorre prestare attenzione a garantire una composizione il più possibile equilibrata, in particolare per quanto riguarda il sesso, l’età, le comunità linguistiche e le competenze professionali.

Art. 16 Competenze

1 Il comitato direttivo si occupa in particolare di:
a) definire l’impostazione strategica del lavoro dell’ISDU;
b) definire i principi della pianificazione annuale per l’ISDU;
c) definire la pianificazione finanziaria e il budget;
d) esaminare le domande di adesione e decidere l’esclusione di membri, fatti salvi i casi in cui la decisione viene rimessa all’assemblea dei membri;
e) preparare l’assemblea dei membri;
f) stilare i rapporti destinati al pubblico e alle autorità (art. 3 cpv. 2), d’intesa con la direzione;
g) assumere i membri della direzione;
h) vigilare sull’attività della segreteria;
i) emanare regolamenti;
j) istituire organismi consultivi.

2 Può delegare singoli compiti alla direzione.

 

Art. 17 Profilo, funzionamento, procedure

  1. Il comitato direttivo disciplina il profilo dei requisiti dei propri membri e il proprio funzionamento in un regolamento.

  2. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nelle riunioni del comitato direttivo da una persona ciascuno in qualità di assessore/a senza diritto di proposta o di voto.

  3. Il comitato direttivo può prendere decisioni mediante circolazione degli atti se nessuno dei suoi membri si oppone a questa procedura.

d) L’ufficio di revisione

Art. 18

  1. L’assemblea dei membri elegge ogni anno un ufficio di revisione. La rielezione è possibile.

  2. L’ufficio di revisione verifica la contabilità e il conto annuale e presenta un rapporto all’assemblea dei membri corredandolo di una proposta.

  3. L’entità della revisione è disciplinata dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni concernenti la revisione delle società per azioni.

  4. L’ufficio di revisione può consultare in qualsiasi momento tutti i documenti contabili.

e) La direzione

Art. 19

  1. La direzione è composta da una o due persone.

  2. I membri della direzione sono assunti con un contratto di diritto privato mediante bando di concorso pubblico e svolgono questa funzione a titolo principale.

  3. La direzione gestisce la segreteria e il relativo personale.

  4. Prepara le riunioni del comitato direttivo e ne attua le decisioni.

  5. Partecipa alle assemblee dei membri e alle riunioni del comitato direttivo con voto consultivo e diritto di proposta.

  6. Inoltre, esercita tutte le competenze che non sono espressamente attribuite a un organo o a un altro servizio.

  7. Il comitato direttivo disciplina i dettagli in un regolamento.

f) La segreteria

Art. 20

La segreteria gestisce gli affari operativi.

g) Organismi consultivi

Art. 21

  1. Il comitato direttivo può nominare organismi consultivi.

  2. Ne determina i compiti e le risorse ed emana ulteriori direttive.

IV. Finanze

Art. 22 Finanziamento dei compiti

L’ISDU finanzia i propri compiti mediante:

a) contributi annuali della Confederazione;
b) contributi dei Cantoni e dei Comuni;
c) contributi dei membri;
d) retribuzioni per servizi forniti ad autorità e privati;
e) altre entrate, purché non compromettano la sua indipendenza.

Art. 23 Contributi dei membri

  1. L’ISDU riscuote contributi dai suoi membri.

  2. L’assemblea dei membri fissa separatamente i contributi dovuti dalle persone fisiche e quelli dovuti dalle persone giuridiche.

Art. 24 Responsabilità, diritto sul patrimonio

  1. Per gli impegni dell’ISDU risponde unicamente il suo patrimonio.

  2. I membri dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ISDU.

V. Disposizione finale

Art. 25 Costituzione dell’ISDU

L’ISDU è costituita con l’approvazione dello statuto da parte dell’assemblea costituente.

Il presente statuto è stato adottato all'unanimità dall'assemblea costituente dell’Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU) il 23 maggio 2023 a Berna.